Art. 7.

      1. Ai fini del collocamento obbligatorio dei figli e dei coniugi superstiti dei donatori

 

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di organi riconosciuti ai sensi della presente legge quali appartenenti all'Ordine, all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro» sono inserite le seguenti: «, dei figli e dei coniugi superstiti di donatori di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, ai sensi della legge 1o aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni,».